Quale priorità nelle stabilizzazioni dei precari della Sanità siciliana? La risposta è in una nota di chiarimento a firma di Giovanna Volo e Salvatore Iacolino, inviata ai vertici delle aziende sanitarie e per conoscenza ai sindacati subito dopo gli incontri che si sono tenuti il 2 e 3 agosto.
«Al riguardo, si forniscono i richiesti chiarimenti sui principali punti di criticità affrontati in modo compiuto con i rappresentanti aziendali e i delegati sindacali nelle apposite riunioni», scrivono l’assessore alla Salute e il dirigente generale della Pianificazione Strategica nella nota di cui Insanitas ha avuto visione.
Ecco nel dettaglio il documento
1) «Con specifico riferimento all’individuazione dei posti da destinare alle stabilizzazioni, nel richiamare le disposizioni protocollari nella parte in cui prevedono sia per la dirigenza sanitaria che per il comparto il rispetto del limite tendenziale del 50% delle risorse assunzionali da destinare a tale finalità, in considerazione di talune situazioni in cui la platea degli stabilizzabili ecceda la percentuale dei posti destinati a tale modalità di reclutamento, codeste Aziende, nell’ottica di una effettiva esigenza organizzativa /assistenziale, valuteranno secondo criteri di ragionevolezza il conseguente adeguamento del piano del fabbisogno, fermo restando l’adeguato accesso dall’esterno.
Al riguardo, si richiama il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27/07/2022 nella parte in cui chiarisce che le risorse destinabili per le stabilizzazioni non possono superare, assieme a quelle per le procedure di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., a quelle di reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35 comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed ogni altra forma di reclutamento dall’interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.
Si ribadisce la priorità della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e smi, sicché quanti siano in possesso dei requisiti previsti dalla anzidetta normativa, avranno precedenza in ordine temporale rispetto alle ulteriori procedure di cui all‘art. 1 comma 268 lett b) L. 234/2021 e smi.
2) In riferimento al paragrafo V “criteri di priorità” del Protocollo di Intesa con le OO.SS. del comparto, punto 4 che prevede “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l’Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”, si specifica che l’idoneità deve intendersi riferita ad una procedura concorsuale, secondo la definizione richiamata dal citato documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27/07/2022, intesa come selezione caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (CdS Sez. V, 21/11/2016 n. 4883- Cass. Civ Sez unica 2/08/2017 n. 19166; Cass Civ Sez unica 29/05/2012 n. 8522).
In tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex art. 15 octies D.Lgs. n. 502/1992), espletate secondo i criteri sopra richiamati, in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una graduatoria valida ed efficace e, in ogni caso, approvata in data non anteriore al 01/01/2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione.
3) Inoltre, come condiviso in sede di confronto con le oo.s. di categoria, il punto 5 del paragrafo V del protocollo di intesa per il personale del comparto rubricato “criteri di priorità” deve intendersi comprensivo del personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge prestando servizio presso gli hub vaccinali di Palermo, Catania e Messina, il quale potrà partecipare alla stabilizzazione, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica, inoltrando la propria istanza presso una delle Aziende ricadenti nell’area metropolitana di riferimento.
4) Allo stesso modo, per ragioni di economia dei tempi delle procedure di stabilizzazione, richiamato il paragrafo V rubricato “criteri di priorità” del Protocollo con le OO.SS. della dirigenza sanitaria, codeste Aziende dovranno consentire negli atti ricognitivi secondo l’ordine di priorità ivi previsto (prioritariamente indetta dall’Azienda procedente, in via subordinata da una Azienda del SSR ed in via ulteriore di altre Aziende del SSN) l’eventuale partecipazione di personale reclutato da altre Aziende con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa sulla stabilizzazione.
5) Per quanto attiene poi la disposizione relativa alla sospensione temporanea delle procedure di reclutamento del personale, ad eccezione di quelle della dirigenza medica, si specifica che tale interruzione delle procedure assunzionali deve intendersi riferita ai concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, fatte salve, comunque, eventuali selezioni a tempo determinato, per cui non è richiesta autorizzazione, al pari dei concorsi per il reclutamento dei medici.
Pertanto, le procedure concorsuali diverse da quelle per il reclutamento dei medici potranno essere espletate dalle Aziende solo ed esclusivamente in casi eccezionali di carenze di organico, considerate tali da poter compromettere le esigenze assistenziali e organizzative ed il buon andamento dell’azione amministrativa, secondo l’iter previsto al punto 7).
6) Da ultimo, in considerazione dell’imminente approssimarsi della scadenza delle attuali gestioni Commissariali, si ritiene opportuno sospendere tutte le procedure selettive relative al conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa, ai sensi dell’art. 15 comma 7 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ad eccezione di quelle in cui sia già avvenuto, alla data del 31/07/2023, l’insediamento delle relative commissioni esaminatrici.
7) Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai punti 5) e 6) dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione di questo Assessorato che valuterà le richieste avanzate sulla base delle motivazioni indicate a sostegno della necessità di proseguire l’iter procedurale e, conseguentemente, adotterà le proprie determinazioni.
Al fine di evitare una disomogena applicazione delle disposizioni sulle stabilizzazioni, in considerazione degli intervenuti chiarimenti ed indirizzi regionali, per come sopra riportati, le SS.LL provvederanno ad inviare a questo Assessorato i piani di fabbisogni aziendali, con le modifiche richieste a tal fine, entro e non oltre il prossimo 31 agosto 2023.
Tenuto conto della prossima conclusione della funzione commissariale al momento esercitata, le SS.LL. vorranno adottare esclusivamente i provvedimenti di attribuzione di incarichi e funzioni dirigenziali laddove ritenuti indispensabili ad assicurare standard organizzativi per il mantenimento dei LEA e per l’efficace funzionamento dei Servizi».