PALERMO. Un atto di indirizzo relativo al conferimento e alla proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato: a firma del dirigente generale della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino (nella foto), è stato inviato il 23 dicembre ai vertici delle aziende sanitarie siciliane e per conoscenza ai sindacati.
Nel documento di cui Insanitas ha avuto visione è anzitutto premesso che si impartiscono «indicazioni di massima per la programmazione del fabbisogno di personale da assumere a tempo determinato e/o da prorogare rinnovare, in quanto ritenuto indispensabile ai fini del mantenimento dei LEA e del buon andamento dell’attività amministrativa, tecnica e professionale aziendale».
Per tali finalità, le Aziende potranno avvalersi di rapporti di lavoro a tempo determinato, «valutando l’opportunità di conferire, prorogare o rinnovare, per la durata di anni uno- o per una durata inferiore sulla base delle esigenze organizzative aziendali- i contratti in scadenza per tutte quelle discipline e profili professionali ritenuti necessari a fronteggiare le esigenze di propria competenza, nonché ad assicurare il mantenimento dei LEA».
Nell’atto di indirizzo è evidenziato che «nel rispetto della normativa vigente viene rimessa alla valutazione e all’autonomia gestionale di ciascuna Azienda la facoltà di determinare una maggiore durata del contratto di lavoro a tempo determinato qualora si rilevino motivate o sopravvenute esigenze che possano determinare l’instaurazione o la proroga/rinnovo di tale tipologia contrattuale, specialmente per quei profili professionali per i quali viene maggiormente avvertita la carenza (ad esempio dirigenti medici o personale sanitario e socio sanitario)».
In ogni caso, «la proroga non potrà non tenere conto delle programmate attività in corso di realizzazione e in taluni casi di completamento nel 2026 relative al PNRR, al DL 34/2020, all’art: 20 sugli interventi infrastrutturali ed agli altri di ammodernamento del sistema sanitario regionale».
Resta ferma la necessità di ricondurre la spesa per tale tipologia di rapporti a tempo determinato «entro i limiti previsti dalla legislazione di settore per il contenimento delle risorse a disposizione, tenuto conto anche delle stabilizzazioni già intervenute e della facoltà assunzionale da esercitarsi nei limiti dei piani di fabbisogno approvati, costituendo peraltro obiettivo generale di codeste Direzioni Generali».
Al riguardo si richiama l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/07/2010: “a decorrere dall’anno 2011 anche gli enti del SSN.. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenula per le stesse finalità nell’anno 2009”.
Le successive modifiche introdotte in materia di personale degli enti del SSN dall’art. 44 ter del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 29/04/2024, hanno stabilito che le limitazioni di spesa previste dal richiamato D.L. 78/2010 non si applicano agli enti del SSN con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio sanitario, fermo restando che la spesa complessiva, per ciascun anno del triennio 2024/2026, non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Dall’assessorato sottolineano: «La Corte di Conti ha ribadito, nei confronti di un’Azienda Sanitaria, che il contenimento della spesa per il lavoro a tempo determinato, sancito dall’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., costituisce un obiettivo generale per tutte le amministrazioni. Parimenti la Corte Costituzionale, già in precedenza sull’argomento, aveva affermato che il limite fissato nella norma statale non può essere derogato, né con legge regionale, né con mero atto amministrativo, potendo il tetto di spesa complessivo essere solamente più stringente rispetto a quello determinato dal legislatore statale».
Nella direttiva si annuncia che «con separato provvedimento si provvederà ad indirizzare e coordinare la spesa delle Aziende e degli Enti del SSR in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 44 ter, tenuto conto anche di eventuali esigenze derogatorie rappresentate e debitamente circostanziate da codeste Direzioni Aziendali, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 del decreto legge n. 35 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25/06/2019».
Inoltre, dall’assessorato invitano anche per la prossima annualità le Aziende sanitarie «a porre in essere tutte le procedure assunzionali previste dalla normativa per il reclutamento di dirigenti medici a tempo indeterminato (mobilità, concorsi), per far fronte alle criticità e alle persistenti carenze rilevate nelle varie discipline, benchè questo Assessorato sia ripetutamente intervenuto, fra gli altri, con il DA 1197/2023, contenente l’avviso “aperto” regionale, per le manifestazione di interesse, rivolto ai medici cittadini U.E. ed extra U.E».
Non si potrà far ricorso al conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica riferiti a tutti i profili professionali in presenza di graduatorie concorsuali in corso di validità, «per le quali appare doverosa l’utilizzazione degli idonei utilmente inseriti nelle relative graduatorie nei limiti delle disposizioni nazionali e orientamenti giurisprudenziali consolidati».
Infine, nel richiamare i contenuti dei Protocolli di intesa intervenuti in materia di stabilizzazione, le aziende «potranno procedere medio tempore e ove ritenuto essenziale ad assicurare l’espletamento di tutte le attività di gestione ordinaria, al mantenimento in servizio del personale precario, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, per il tempo ritenuto congruo alla conclusione dell’iter, in coerenza con il rispettivo fabbisogno di personale e tetto di spesa assegnato».





