Con una sentenza pubblicata il 25 febbraio 2026, il TAR Sicilia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso della Società Polisportiva Palermo, condannando l’inerzia dell’ASP di Palermo in merito al convenzionamento di un presidio di riabilitazione funzionale.
La vicenda ha inizio nel 2025, quando la Polisportiva Palermo- difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia- presenta una formale richiesta di convenzionamento (ex art. 26 della legge 833/1978). La struttura, già accreditata dall’Assessorato Regionale della Salute per 38 prestazioni giornaliere ambulatoriali, chiedeva di poter operare a pieno regime per rispondere alla domanda di salute del territorio.
Nonostante la regolarità della documentazione l’ASP di Palermo non ha mai fornito una risposta, né positiva né negativa. I giudici amministrativi- condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia- sono stati netti: il silenzio dell’ASP è illegittimo. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La sentenza n. 524/2026 ha infatti accertato l’inadempimento dell’Azienda Sanitaria, ordinandole di provvedere sull’istanza della Polisportiva entro 30 giorni. Se l’ASP dovesse continuare a tacere, scatterà la nomina di un Commissario ad Acta che si insedierà per firmare gli atti al posto dei dirigenti inadempienti.
Mentre l’ASP ignorava la richiesta di convenzionamento, i dati sulle liste d’attesa nel Palermitano descrivevano uno scenario drammatico: – Oltre un anno di attesa per le liste prioritarie a Palermo città; – Fino a due anni per le liste prioritarie nei distretti periferici; – Oltre tre anni di attesa per le liste ordinarie. In questo contesto, la UOC Assistenza Riabilitativa Territoriale aveva già valutato come “accoglibile” la richiesta di autorizzazione sanitaria del centro, sottolineando che l’aumento delle prestazioni convenzionate avrebbe permesso di abbattere significativamente i tempi d’attesa, garantendo il diritto alle cure a decine di pazienti oggi “invisibili”.
“Questa sentenza tutela non sola la posizione di una struttura che ha investito per offrire servizi di eccellenza, ma soprattutto offre una speranza ai tanti cittadini che attendono anni per poter iniziare un percorso di riabilitazione- sostengono i due legali-. Il TAR ha ribadito che l’efficienza amministrativa non è un optional, ma un dovere inderogabile. Oltre all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, il TAR ha disposto la prosecuzione del giudizio per la domanda risarcitoria avanzata dalla Polisportiva, volta a quantificare i danni economici subiti a causa del ritardo burocratico. Un monito chiaro per la Pubblica Amministrazione: il silenzio, d’ora in poi, potrebbe costare caro”.
La replica dell’Asp di Palermo
Contattata da Insanitas, l’Azienda Sanitaria Provinciale precisa che “l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/1978 è disciplinata da specifici provvedimenti regionali che fissano limiti programmatori ed economici vincolanti per le Aziende Sanitarie. In particolare, il D.A. n. 490/2025 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i tetti di spesa e le risorse assegnate per il settore della riabilitazione, mentre il D.A. n. 863/2025 ha riconosciuto alla Società Polisportiva l’accreditamento per n. 38 prestazioni giornaliere”.
“Il medesimo quadro programmatorio regionale evidenzia che l’eventuale attivazione del convenzionamento è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate e alla coerenza con la pianificazione sanitaria definita dall’Assessorato Regionale della Salute”.
“La procedura in oggetto si inserisce pertanto in un contesto regolato da vincoli programmatori e finanziari sovraordinati, rispetto ai quali l’Azienda è tenuta ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente. L’ASP di Palermo opera nel rispetto dei vincoli normativi ed economici imposti dalla programmazione regionale e ribadisce il proprio impegno a garantire l’accesso alle cure riabilitative nell’ambito delle risorse disponibili e in costante raccordo con l’Assessorato competente”.





