Con provvedimento del 6 novembre il Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso avanzato dal sindacato provinciale CIMO con il quale si chiedeva di condannare per comportamento antisindacale l’Asp, all’epoca diretta da Salvatore Lucio Ficarra (nella foto).
In particolare la parte ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori il quale prescrive che, in caso di trasferimento dalla sede di lavoro, è necessario il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale nei confronti di un dirigente della stessa.
Il Giudice ha, invece, ritenuto, nel caso specifico, che non è applicabile la norma citata dando ragione all’Azienda e condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Asp di Agrigento.
Si chiude una vicenda nata a seguito della decisione assunta dalla Direzione che contestava, tra l’altro, a Rosetta Vaccaro (segretaria aziendale Cimo) l’autoproclamarsi e firmarsi indebitamente RLS AZIENDALE, ossia Responsabile Sicurezza dei Lavoratori.
La sentenza, quindi, fa chiarezza sul fatto che il comportamento dell’ex dg Ficarra è stato legittimo.