“L’Avvocatura dello Stato valuti l’opportunità di investire la procura generale presso la Corte di appello perché impugni la sentenza del Tribunale di Catanzaro relativa al caso della farmacista, titolare di farmacia, che dispensava medicinali con obbligo di ricetta nella parafarmacia di sua proprietà.” E’ quanto scrive l’Ufficio legislativo del ministero della Salute nella lettera trasmessa mercoledì scorso all’ufficio distrettuale dell’Avvocatura di Catanzaro. “Poiché – continua l’ufficio legislativo – il reato contestato alla farmacista, esercizio abusivo della professione, vede come parte lesa lo Stato e dunque il dicastero. La procura generale esamini il fascicolo e valuti se ricorrere in appello contro l’assoluzione della farmacista.”
La vicenda è nota e nei giorni scorsi ha suscitato un vasto dibattito nella categoria: tre anni fa un farmacista titolare della provincia sporge querela nei confronti di una collega che, dalla farmacia di cui è proprietaria, dispensa medicinali con obbligo di prescrizione in una parafarmacia (anch’essa di sua proprietà) ubicata nello stesso paese dove sorge la farmacia del primo. La querela è per esercizio abusivo della professione, ma nel 2016 ne segue una seconda che aggiunge un’ulteriore accusa, apertura di farmacia non autorizzata. Il pubblico ministero e il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, esaminano soltanto il primo reato e si esprimono per l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato, in quanto la farmacista dispone di tutte le abilitazioni necessarie e quindi non può essere accusata di esercizio abusivo. A fine ottobre, il Tribunale adotta lo stesso orientamento e assolve la titolare con formula piena. La notizia viene subito ripresa dalle associazioni delle parafarmacie e presentata come una vittoria, con parecchie forzature che vengono rapidamente alla luce. Federfarma, dal canto suo, segnala la vicenda al Ministero che, mercoledì, scrive all’Avvocatura dello Stato.
La lettera, in particolare, non invita soltanto a valutare l’impugnazione della sentenza di primo grado, ma ricorda anche i passaggi chiave che, sull’argomento, appartengono ormai alla giurisprudenza consolidata: in particolare, la sentenza della Corte costituzionale del luglio 2014 e il pronunciamento della Corte di giustizia europea del dicembre 2013, dalle quali si evince che «consentire alle parafarmacie di vendere farmaci per cui è necessaria la prescrizione medica avrebbe ripercussioni negative sull’effettività dell’intero sistema di pianificazione delle farmacie»; la vendita al pubblico di medicinali con obbligo di ricetta, dunque, «deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima»