ROMA. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus in Italia. Le disposizioni si applicano dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Le misure previste singolarmente da Regioni (ad esempio il coprifuoco dopo le 23 in Sicilia) o Comuni restano valide se sono più restrittive.
IL DETTAGLIO:
– Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
– È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salVo che peR comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
– È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
– sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici.
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
– sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
– restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
– Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
– L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
– Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
– le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
– Dal 26 ottobre, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
– dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
– resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
– resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
– Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
– È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.