PALERMO. Sembra che sia una decisione imminente. Nei prossimi giorni l’Assessorato alla Salute guidato da Ruggero Razza potrebbe agire in autotutela e dichiarare la decadenza dei commissari che, dalla pubblicazione della sentenza n. 159 della Corte Costituzionale, occupano di fatto illegalmente la “poltrona” (leggi qui l’articolo).
Lo scorso 8 agosto gli uffici di Piazza Ziino hanno ricevuto la risposta attesa dall’Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, al quale l’assessore Razza chiedeva un parere “al fine di valutare se la sentenza n. 159 del 22 maggio 2018 della Corte Costituzionale, che dichiarava illegittime le procedure di nomina dei commissari delle Aziende del SSR, producesse effetti sulla legittimità delle nomine dei commissari”
L’ufficio legale della Regione, esaminata la sentenza della Corte Costituzionale, si addentra nella valutazione degli effetti che da essa conseguono, partendo dal presupposto dettato dall’art. 136 della Costituzione che chiaramente afferma che quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma, essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
“Dal tenore del precetto costituzionale – spiega l’ufficio legale – sembrerebbe che l’efficacia della sentenza abbia valore “ex nunc”, per l’avvenire quindi, e non produca effetti sui rapporti e le situazioni giuridiche già pendenti. Tuttavia, continua l’ufficio legale, secondo una avvertita dottrina l’art. 136 non va letto da solo ma integrato con l’art. 30 comma 3 della legge n.87/1953, a norma della quale “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“, la perdita di efficacia va quindi intesa come disapplicazione della norma.
La disapplicazione in diritto produce per il futuro un effetto analogo all’abrogazione, ma determina altresì per il passato un rilevante effetto, incidendo in particolare su tutte le fattispecie nelle quali la norma viziata può ancora trovare applicazione, ossia nei rapporti giuridici pendenti, suscettibili di essere azionati e definiti in giudizio. Pertanto secondo orientamento dottrinale gli effetti della pronuncia di accoglimento si producono anche ex tunc, quindi si estendono ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità con il solo limite costituito dai rapporti esauriti.
Fatte queste premesse, secondo l’ufficio dell’avvocatura regionale, i decreti presidenziali di nomina dei commissari della Aziende del SSR adottati in forza dell’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2017, non sembrano incisi dalla pronuncia di illegittimità della medesima disposizione regionale contenuta nella sentenza n. 159 del 2018 della Corte Costituzionale.
“Questi decreti, in origine legittimi, poiché adottati sulla base di una norma regionale vigente- spiega l’ufficio legale- a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, diventano invalidi per illegittimità sopravvenuta, in quanto non più conformi all’ordinamento. Tuttavia, atteso che nell’atto amministrativo si distingue il profilo della validità da quello dell’efficacia, gli stessi provvedimenti non sono travolti ab origine dalla dichiarazione di illegittimità e, pur diventati illegittimi a seguito della pubblicazione della citata sentenza, non cessano di produrre i loro effetti e permangono efficaci sino alla loro rimozione, con un’azione legale avviata anche ex officio, o attraverso lo strumento dell’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione regionale”.
L’annullamento d’ufficio in via di autotutela da parte dell’amministrazione ha sempre carattere discrezionale e, dai rumors raccolti negli ultimi giorni, sembra che tanto il presidente Musumeci quanto l’assessore Razza siano del parere di rimuovere al più presto i commissari “illegittimi”.
Lo stesso ufficio legale rileva che sono in corso le procedure di nomina dei nuovi direttori generali (sono già usciti i calendari dei colloqui dei candidati: leggi qui) d’altro canto però rileva che “gli atti emanati dai commissari attualmente in carica, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta sembrano esposti a possibili impugnative per illegittimità derivata”.
Se l’Assessorato, come sembra, procederà in autotutela alla dichiarazione di decadenza dei commissari dovrebbe seguire immediatamente la nomina di nuovi commissari seguendo questa volta le procedure indicate dalla normativa nazionale. È chiaro che questa è una strada non praticabile considerato che sono in fase di ultimazione le nomine dei nuovi d.g. A questo punto potrebbe trovare applicazione l’ar.t 6 del D.Lgs n. 502 del 1992 che dispone: “in caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni vengono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in assenza di delega, dal più anziano per età dei due”.
Abbiamo contattato l’ufficio stampa di Razza per un commento sulla dichiarazione di decadenza dei commissari, ma dall’assessorato non è giunta alcuna dichiarazione.