di Marta Cianciolo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della l. 210 del 1992 – che si riferisce all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati – non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale fa prova (ex art. 2700 c.c.) solo dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti. Si tratta di una recentissima sentenza, la n. 19129 del 2023, decisa il 6 luglio scorso, nella quale le Sezioni Unite sono intervenute in materia di risarcimento danni a dirimere una controversia giurisprudenziale riguardante il valore di prova o di mero indizio da assegnare, in caso di giudizio civile di risarcimento del danno, al verbale della Commissione medica che abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale fra l’emotrasfusione e la malattia insorta ai fini della liquidazione delle prestazioni assistenziali disciplinate dalle legge richiamata.
Il casus belli ha avuto origine nel 1988, anno in cui M.L., a seguito di incidente stradale, veniva ricoverato d’urgenza presso la Casa di Cura Sant’Anna e veniva sottoposto ad intervento chirurgico, nel corso del quale si era resa necessaria la trasfusione di un’unità di sangue, evento riportato nella cartella clinica redatta all’epoca. Nel 2004 il medico di fiducia consiglia ulteriori accertamenti, dai quali emerge l’infezione da virus dell’HIV, confermata all’atto delle dimissioni dall’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Nell’anno 2005 veniva dunque presentata domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante e in quel caso la Commissione medica di prima istanza di Roma aveva riconosciuto l’invalidità totale e permanente.
La contesa si trasferisce poi in punto di eredità e coinvolge anche il Ministero della Salute, atteso che la Corte di Cassazione ritiene di accogliere il principio di diritto secondo il quale l’accertamento della riconducibilità del contagio all’emotrasfusione, compiuto dalla Commissione medica, non può essere messo in discussione dal Ministero nel giudizio di risarcimento del danno, dal momento che è proveniente da un organo dello Stato ed imputabile allo stesso Ministero. Inoltre, sottolinea la Corte, all’epoca dei fatti incombeva comunque sul Ministero della Salute l’obbligo di vigilare e di attivarsi per evitare o ridurre il rischio di infezioni virali, insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e nella somministrazione di emoderivati.
La controversia giurisprudenziale sulla quale le Sezioni Unite si sono pronunciate, prende le mosse dal principio di diritto dichiarato nel 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione. Nella sentenza n. 577, infatti, la Corte afferma che il verbale redatto ai sensi dell’art. 4 della l. 210 del 1992, al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell’indennizzo, costituisce prova legale secondo l’articolo 2700 c.c. solo limitatamente ai fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione espresse forniscono unicamente materiale indiziario, soggetto dunque al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire alle stesse valore di vero e proprio accertamento.
In seguito, a questo indirizzo si è contrapposto un altro orientamento della Corte, che nel 2018, nella sentenza n. 15734, ha ritenuto inapplicabile il principio appena esposto, nel caso in cui l’azione risarcitoria venga proposta nei confronti del Ministero della Salute, perché nel caso della fattispecie risarcitoria, nella quale le parti del giudizio coincidono con quelle del procedimento amministrativo, l’accertamento è imputabile allo stesso Ministero, che lo ha espresso per mezzo di un suo organo e dunque nel giudizio di risarcimento del danno il giudice deve ritenere “fatto indiscutibile e non bisognoso di prova” la riconducibilità del contagio alla trasfusione. In sostanza, questo indirizzo si incentra sulla natura di organo del Ministero della salute, natura che va riconosciuta alle Commissioni mediche che intervengono nel procedimento disciplinato dalla l. 210 del 1992, e contrasta con il principio di carattere generale e più volte ribadito dalla giurisprudenza giuslavoristica e dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui il giudizio espresso nella materia della previdenza ed assistenza obbligatoria da parte dei collegi medici è espressione di discrezionalità tecnica, non amministrativa, ed è privo di efficacia vincolante, sostanziale e procedimentale, in quanto l’accertamento sanitario appare essere solo strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione in corrispondenza delle funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni.
Le Sezioni Unite, che qui si riportano, ritengono invece di ribadire il principio di diritto già enunciato nel 2008, applicabile sia alle controversie promosse nei confronti delle sole strutture sanitarie sia ai giudizi nei quali venga convenuto anche il Ministero della Salute. La Corte sottolinea innanzitutto la diversità ontologica fra l’indennizzo riconosciuto dalla legge 210 del 1992 e il diritto al risarcimento del danno secondo l’articolo 2043 c.c. In particolare, la Corte afferma che il rimedio risarcitorio presuppone la commissione di un fatto illecito e può trovare applicazione solo qualora il trattamento sanitario sia stato in concreto attuato senza adottare le cautele oppure omettendo i controlli ritenuti necessari sulla base delle conoscenze scientifiche. L’indennizzo, invece, nei casi di lesione irreversibile derivata da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale che è definito dall’art. 2 della Costituzione ma anche in relazione ai principi desumibili dall’art. 38 della Carta, in relazione alla protezione sociale della malattia e dell’inabilità al lavoro, chiamando la collettività a partecipare, nei limiti delle risorse disponibili, al ristoro del danno alla salute che, altrimenti, in quanto incolpevole, rimarrebbe esclusivamente a carico del danneggiato.
Entrambi i diritti presuppongono un medesimo fatto lesivo, in questo caso l’insorgenza della patologia, derivata dalla medesima attività, ma l’azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale soltanto, perché richiede anche che l’attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l’adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica.
In seguito, ribadisce come non possa essere riconosciuto valore di confessione al giudizio espresso dalla Commissione medica nell’ambito del procedimento descritto dalla l. 210/1992, dal momento che il giudizio formulato dalle commissioni mediche all’esito degli accertamenti disposti è espressione di discrezionalità tecnica, non amministrativa, e dunque va esclusa la natura provvedimentale dell’atto adottato, che è soltanto strumentale e si inserisce nel procedimento in ragione della loro funzione di “certazione” attribuita dal legislatore alle commissioni medesime. Infatti, nel giudizio risarcitorio, ribadisce la Corte, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo secondo la legge n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale fra l’emotrasfusione e l’insorgenza della patologia, dunque il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Infine, specifica la Corte che nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi nel corso del procedimento fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ai sensi della legge n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.
La Corte ha dunque accolto il ricorso e previsto la prosecuzione del giudizio rinviando alla Corte d’Appello di Roma.