Una diffida «ad astenersi dal bandire procedure di mobilità illegittime»: è stata inviata dal Cimo ai commissari di Asp ed ospedali siciliani, insieme alla richiesta «di apportare gli opportuni correttivi negli atti deliberati e nei Bandi già adottati».
A firma del segretario regionale Giuseppe Riccardo Spampinato (nella foto), la diffida (leggi qui) parte dal presupposto che «relativamente ai Bandi per la mobilità regionale ed interregionale del personale del sistema sanitario regionale, la normativa vigente e consolidati orientamenti giurisprudenziali non prevedono in alcun modo la possibilità che le citate procedure vengano espletate mediante la modalità “per titoli e colloquio”».
Il sindacato dei medici richiama in proposito alcuni riferimenti normativi e numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione «secondo cui il passaggio diretto per mobilità di un dipendente tra pubbliche amministrazioni si configura come cessione del contratto di lavoro (espressione introdotta all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 dalla Legge 246/2005) che lascia immutate la posizione e le tutele del lavoratore (anzianità di servizio, qualifica, trattamento economico) e che in quanto tale è disciplinata dal Codice Civile (art. da 1406 a 1410)».
Dal Cimo aggiungono: «Secondo l’orientamento della Cassazione, la mobilità non può essere considerata come “nuova assunzione” e il dipendente che ad essa accede non può essere sottoposto a nuova procedura concorsuale, in quanto già sostenuta presso l’amministrazione cedente».
«La cessione del contratto di lavoro si perfezione unicamente, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale dovrà essere assegnato e previo rilascio del nulla osta da parte dell’Azienda cedente, mediante la valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati», sottolinea il Cimo.
Il sindacato, quindi, ribadisce: «Risultando pertanto illegittimo il ricorso al colloquio o a procedure similari. Semmai le Aziende hanno facoltà di indicare nel Bando di mobilità i requisiti e le competenze specifiche da possedere in relazione alla disciplina da ricoprire, che vanno debitamente documentati e certificati da parte dei soggetti interessati».
Non solo: «Il dipendente oggetto di trasferimento per mobilità non può essere nuovamente sottoposto al periodo di prova, obbligo già assolto all’atto della prima assunzione presso la Pubblica amministrazione, rispetto alla quale la mobilità non configura, come già detto, novazione del rapporto di lavoro ma continuità a tutti gli effetti con il precedente rapporto».
Da qui la diffida del Cimo nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie siciliane, inviata per conoscenza anche all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.
Infine, il sindacato annuncia: «Nel perdurare di tale situazione la scrivente Segreteria Regionale si riserva di adire le vie legali».